Data: 03/01/2011
Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1562
Il ritardo da parte del compratore nel pagamento del prezzo
dell'immobile, in conseguenza del ritardo nella consegna dello stesso da
parte del venditore, non costituisce un vantaggio detraibile dal
pregiudizio subito dal compratore in difetto della prova, da fornire da
parte del venditore, che tale vantaggio sussista effettivamente, per
avere, ad esempio, il compratore impiegato il danaro non versato in
investimenti lucrosi.