Data: 03/01/2011
Corte di Cassazione - Sez. III civ. - 17 maggio 2010 n. 11967
"Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale viene in essere al
momento in cui il fatto illecito del terzo incide la sfera giuridica
altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo
patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la
consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse
verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state
cagionate da quel comportamento, nel senso - art. 1223 c.c. - sia di
annullare la perdita subita (danno emergente), sia di fare entrare il
mancato guadagno (lucro cessante). Se quindi il diritto al risarcimento
del danno entra nel patrimonio del soggetto danneggiato nel momento in
cui il pregiudizio si è verificato, tanto che solo ad esso si deve fare
riferimento per accertare lfentità del danno, è evidente che le vicende
anteriori e posteriori non rilevano a quel fine.
Il giudice di merito, pertanto, deve liquidare il danno valutando le
conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio del soggetto danneggiato
nel momento in cui l’inadempimento dell’obbligazione assunta le ha
determinate, sicché diventa irrilevante fatto ad esso posteriore, quale,
nel caso, la vendita dell’immobile nelle condizioni di deterioramento
addebitabile al conduttore."