Data: 03/01/2011
Stop alle rate del mutuo per domande presentate entro il 31 gennaio
2011. In sostanza si tratta di una misura straordinaria di sospensione
del piano di rimborso per le famiglie che si trovino in difficoltà,
grazie alla quale è possibile richiedere un blocco temporaneo del
pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi se nel biennio 2009-2010
si è verificato un evento grave quale: perdita dell'occupazione, morte,
insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso nella cassa
integrazione. L'Abi ha però annunciato di voler prorogare di altri sei
mesi la moratoria su questo tipo di debiti, con una ridefinizione dei
dettagli della misura stessa.
Intanto, fino al 31 gennaio, possono partecipare alla procedura tutti i
contratti di mutuo, anche in fase di preammortamento, garantiti da
ipoteca per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione del l'abitazione
principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse
contrattuale (fisso, variabile o misto). Il cliente inoltre dovrà avere
un reddito imponibile non superiore a 40mila euro annui (riferito al
singolo mutuatario), per un capitale non superiore a 150mila euro di
mutuo. Il piano, con l'accordo sottoscritto nel novembre 2009 tra
associazioni dei consumatori e Abi, prevede la sospensione anche in caso
di ritardo nel pagamento della rata non superiore a 180 giorni
consecutivi. In tal modo, la banca attiva la sospensione entro 45 giorni
lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente o comunica
l'eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi
dalla presentazione della stessa.
La procedura comporta il vantaggio di bloccare i pagamenti, ma si
ricorda che nel periodo di sospensione gli interessi pattuiti continuano
a maturare e dovranno essere rimborsati dal cliente in misura diversa a
seconda che lo stop sia stato richiesto esclusivamente per la quota
capitale o per la quota capitale e la quota interessi.
Fonte: ilsole24ore.it