Data: 03/01/2011
Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2010, n. 15872
Affinchè l'amministratore sia legittimato a stipulare un contratto di
assicurazione dell'edificio condominiale, non é richiesto il consenso di
tutti i condomini, occorrendo soltanto, ed anche nel caso di
assicurazione di durata superiore ad un anno la deliberazione
dell'assemblea, che deve essere assunta a maggioranza qualificata, non
però ai sensi dell'art. 1136, comma quinto, cod. civ. (trattandosi di un
atto che non rientra nell'ambito delle innovazioni), bensì con quella
prevista dall'art. 1136, commi secondo e quarto, cod. civ., sia in prima
che in seconda convocazione.